Tutti i cittadini italiani sono invitati a collaborare alla predisposizione della bozza di decreto ministeriale attraverso il quale si dovrà procedere alla determinazione dei limiti d'uso delle opere di immagini e musiche attraverso la rete internet per finalità didattiche e scientifiche, in conformità a quanto disposto dal comma 1 bis dell'art. 70 della Legge sul diritto d'autore.
Testo Art. 70 Legge 633/1941 (consolidato)[]
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.
1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma.
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
Bozza del Decreto ministeriale di cui al comma 1-bis[]
Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca in attuazione del comma 1 bis dell’art. 70 della Legge n. 633 del 21 aprile 1941.
Vista la legge 21 aprile 1941, n. 633, recante Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio ed in particolare l'art. 70;
Vista la legge ..... recante disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori ed in particolare l’art. 2;
[omissis]
Art. 1. Opere soggette all'eccezione.[]
1. Ai fini del comma 1 bis dell’art. 70, legge 21 aprile 1941, n. 633, si intendono per immagini tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle arti figurative di cui all’art. 1 della medesima legge e, in particolare, quelle della pittura, dell'arte, del disegno, compresa la scenografia nonché i disegni industriali che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico e di architettura, le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II e, infine, le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II.
2. Ai fini del comma 1 bis dell’art. 70, legge 21 aprile 1941, n. 633, si intendono per musiche tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla musica di cui all’art. 1 della medesima legge e, in particolare, le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale di cui al n. 2 dell’art. 2 della stessa legge.
3. Ai fini del comma 1 bis dell’art. 70, legge 21 aprile 1941, n. 633, si intende per immagini e musiche anche l’opera risultante dalla inscindibile combinazione di una o più opere di cui ai commi precedenti, o parti di esse.
Art. 2. Finalità d’uso delle opere rilevanti ai fini dell’eccezione.[]
1. Ai fini del comma 1 bis dell’art. 70, della medesima legge, si intende per uso didattico qualsiasi forma di utilizzo dell’opera a scopo illustrativo, di critica o discussione, finalizzata ad istruire o formare il pubblico attraverso le reti telematiche.
2. Ai fini del comma 1 bis dell’art. 70, legge 21 aprile 1941, n. 633, si intende per uso scientifico qualsiasi forma di utilizzo dell’opera a scopo illustrativo, di critica o discussione, finalizzata a comunicare al pubblico attraverso le reti telematiche tesi di carattere scientifico o risultati di studi, analisi, ricerche e teorie aventi analogo carattere. Hanno carattere scientifico, ai fini del presente Decreto, studi, ricerche, saggi, compendi, teorie o tesi relative a qualsiasi area del sapere purché condotti o prodotti attraverso modelli cognitivi caratterizzati da rigore metodologico, precisione e sistematicità.
3. Rientrano nella definizione di uso didattico o scientifico le attività funzionali o collaterali alla scienza, all'istruzione e alla formazione, quali, a titolo di esempio, la pubblicazione o redazione di enciclopedie, bibliografie, antologie, cataloghi, raccolte e compendi anche quando non svolte o coordinate direttamente da soggetti operanti nella funzione didattica, formativa o di ricerca.
4. Non concorre a costituire il fine di lucro di cui al comma 1 bis dell’art. 70, legge 21 aprile 1941, n. 633, l’eventuale ricorso da parte del soggetto pubblicante o del fornitore della piattaforma a forme di rimborso degli oneri di manutenzione e pubblicazione, quali, a titolo esemplificativo, l’apposizione di banner o l’iscrizione in circuiti pubblicitari, quando la pubblicazione delle opere protette sia accessoria ai contenuti resi disponibili.
Art. 3. Formati di pubblicazione.[]
1. Ai fini del comma 1 bis dell'art. 70 della legge 21 aprile 1941, si intende per immagine in bassa risoluzione:
a) Per le opere delle arti figurative di cui al comma 1, art. 1 del presente Decreto: qualsiasi riproduzione non eccedente i 72 punti per pollice (dpi).
b) Per le opere della cinematografia di cui al comma 1, art. 1 del presente Decreto: qualsiasi riproduzione non eccedente i 384 kbit/s.
2. Ai fini del comma 1 bis dell'art. 70 della legge 21 aprile 1941, si intende per immagine degradata ogni opera di cui al comma 1, art. 1 del presente Decreto che, rispetto all’originale, presenti elementi di alterazione significativi, ivi compresa l'apposizione di marchi o scritte, ovvero effetti di alterazione della qualità visiva percepibile o dei colori e di distorsione.
3. Ai fini del comma 1 bis dell'art. 70 della legge 21 aprile 1941, si intende per musica in bassa risoluzione o degradata qualsiasi riproduzione non eccedente i 96 kbit/s.
4. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, aggiorna annualmente tramite decreto ministeriale i criteri e parametri di cui al presente articolo, tenendo in considerazione lo sviluppo tecnologico.
Art. 4. Autorizzazione dell'avente diritto.[]
1. Qualora le finalità didattiche o scientifiche richiedano qualità di riproduzione eccedenti i criteri di cui all'Art. 3 del presente Decreto, l'autorizzazione è richiesta secondo le seguenti modalità:
a) se il titolare dei diritti sull’opera è iscritto alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE), il soggetto realizzatore o responsabile della pubblicazione richide autorizzazione alla SIAE mediante fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero corrispettivo telematico secondo la normativa vigente, indicando le modalità di pubblicazione dell’opera, il suo titolo, nonché i motivi per i quali è necessaria la pubblicazione in qualità eccedente.
b) se il titolare dei diritti sull’opera non è iscritto alla SIAE, il soggetto realizzatore o responsabile della pubblicazione richiede autorizzazione all'avente diritto con le modalità di cui alla precedente lettera.
2. Il destinatario della richiesta di cui al precedente comma può, entro trenta giorni dal ricevimento, richiedere chiarimenti o negare, con provvedimento motivato, l’autorizzazione qualora ritenga che la pubblicazione possa arrecare pregiudizio al titolare dei diritti. In caso di silenzio, decorso il predetto termine, l’autorizzazione si considera concessa. Qualora il destinatario richieda chiarimenti dovuti alla incompletezza della comunicazione, a seguito della successiva risposta del soggetto realizzatore o responsabile della pubblicazione dispone di ulteriori sette giorni per negare, sempre con provvedimento motivato, l’autorizzazione. In caso di silenzio, decorso tale termine, l’autorizzazione si considera concessa.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo può essere negata solo qualora la pubblicazione dell'opera arrechi ragionevole pregiudizio ai diritti del titolare.
Testi ed articoli d'approfondimento[]
Prima di intervenire sul testo offrendo la propria collaborazione è opportuno formarsi il proprio convincimento sulla posizione da assumere e le modifiche da suggerire approfondendo la tematica attraverso la lettura dei testi e documenti presenti in Rete in relazione ai quali si riportano, qui di seguito, le principali fonti, invitando, tutti, ad aggiungerne di ulteriori, purché rilevanti:
- Proposte di modifica della Legge sul diritto d'autore formulate dal comitato permanente sul diritto d'autore
- Disegno di Legge 1861 approvato definitivamente al Senato il 21 dicembre 2007
- Una norma "degradata" nella forma e nella sostanza - M. Cammarata
- Il Blog di Pietro Folena, pres. Commissione Cultura
- Tutto quello che non sapevi sull'art. 70 lda e sull'uso di foto e musiche su internet... - IusVision
- Il furto di cultura - GBlog - G. Scorza
- Roma s'inventa le immagini degradate - Punto Informatico
- Fair use, buone notizie per la didattica? - E. Belingieri
- E se Folena avesse ragione? - D. Minotti
- Nessuno ha rubato nulla (era "Cultura degradata") - M. Scialdone
- Una risposta a Folena e una proposta - F. Cortiana
- Il comma UNO BIS Folena/Luxuria e il degrado della Rete
- Allarme cultura digitale a bassa risoluzione - Vnunet
- Civile.it/internet
- Comma Uno Bis Folena/Luxuria: Internet, la Siae e la cambiale in bianco della Commissione Cultura
- Degradarte: ricerca e sperimentazione su metodi e principi di degradazione artistica